Skip to content

Servizi offerti

Contratti di Rete

Consulenza e assistenza legale per la creazione di reti di imprese, reti tra professionisti, reti miste e altre soluzioni aggregative. Accompagno i clienti nella creazione del progetto aggregativo: dal sorgere dell’idea fino alla venuta ad esistenza della rete seguendo, passo passo, ogni snodo del percorso con la competenza fatta di formazione ed esperienza a tutto tondo sul tema.

Consulenza e assistenza per la contrattualistica BtoB

Assisto le imprese curando la redazione di testi contrattuali per le loro iniziative e attività in ambito nazionale e internazionale, con soluzioni create ogni volta su misura della singola fattispecie concreta. 

Assisto anche nella negoziazione per addivenire alla redazione di accordi commerciali tra imprese per la produzione, circolazione e gestione di beni e servizi. I settori in cui operano le imprese da me assistite sono molteplici, dal mondo della progettazione, all’agroalimentare, passando per il settore edile e cantieristico, e ai settori innovativi.

Data Protection: compliance privacy

Consulenza, supporto e formazione in materia di privacy. Presto assistenza e consulenza dedicati a tutte le imprese che devono mantenere la conformità al GDPR dallo svolgimento dell’attività di “audit”, alla revisione delle politiche aziendali, alla predisposizione di atti e modulistica.

Focus reti di imprese

 

Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare con più efficacia”, nelle parole di Charles Darwin risiede una verità e un monito al quale è difficile sottrarsi, tanto più a fronte delle sfide che i contesti economici e strutturali pongono.

La collaborazione quale chiave del successo anche imprenditoriale, non è uno slogan, è una realtà effettiva.

Nell’ambito dell’ampio fenomeno economico in cui più imprese, indipendenti e autonome, operano nel mercato, in modalità aggregata, una posizione molto significativa e centrale viene oggi ricoperta dai contratti di rete.

Lo strumento giuridico ha ricevuto previsione normativa nel nostro ordinamento giuridico (e, a quanto risulta, per il momento solo nel nostro) dal 2009: l’originario nucleo di disposizioni, infatti, è stato introdotto, in sede extracodicistica, con l’art. 3 comma 4-ter e ss. del Decreto Legge n. 5/2009.

Il contratto di rete è un contratto con cui gli imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all’esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora a esercitare in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete si identifica in ragione dello scopo di accrescere la capacità innovativa e competitiva delle imprese contraenti. Esso si sostanzia in una disciplina, che le parti stabiliscono per i loro rapporti di collaborazione e cooperazione, e la cui definizione è ampiamente rimessa alla libertà contrattuale.

Ma perché le reti?

Interdipendenza non è certo parola nuova, ma nuovo e attuale è il bisogno di “reciprocità e collaborazione a una più vasta unità”

Il tessuto produttivo italiano si caratterizza per la presenza di oltre il 95% di microimprese (con meno di 10 dipendenti), e questo, da sempre, ha conferito loro la capacità di essere snelle, elastiche, veloci, reattive (ricordiamo tutti, lo slogan “piccolo è bello”) tuttavia, la dimensione può rivelarsi un’arma a doppio taglio in quanto, spesso, si rivela caratteristica fortemente limitante.

Limitante ove l’impresa necessiti di varcare i confini nazionali, limitante ove sorga la necessità di fare ricerca e sviluppo, limitante ove occorrano nuove conoscenze e skills e la singola impresa, da sola, non abbia la forza per cavalcare un’onda.

Nel 2009 con l’art. 3 comma 4.ter e ss. del D.L. n.5 è stato introdotto il primo impianto di disciplina dello strumento dei contratti di rete. All’originario impianto di disciplina hanno fatto seguito numerosi successivi interventi legislativi, portando la definizione della norma a una maturazione a uno sviluppo sempre più attento e mirato.

L’attuale quadro e tutta la normazione a corredo costituiscono una fattiva reazione dell’ordinamento giuridico alla situazione derivante dalla frammentazione proprietaria e parcellizzazione produttiva che sono corollario della piccola dimensione delle imprese italiane.

Da un’analisi[1] degli effetti del contratto di rete sulla performance delle imprese, comparando i risultati prodotti da imprese in rete rispetto alle imprese simili in partenza, ma non in rete, è stato rilevato che quelle che hanno aderito a un contratto di rete hanno registrato una migliore dinamica occupazionale, superiore di 5,2 punti percentuali ad un anno, di 8,1 a due anni e di 11,2 a tre anni. L’impatto della rete sulla dinamica del fatturato di chi si aggrega è stato ancora più rilevante: da +7,4 punti percentuali dopo un anno a +14,4 dopo tre anni.

Indubbiamente i numeri sono eloquenti e molto ci dice anche il fatto che il numero delle reti continua a crescere, giungendo ad essere quasi 49.293 le imprese aggregate ad agosto 2024 e 9.361 le reti esistenti.

Si aggregano in rete imprese di ogni settore produttivo, di ogni dimensione e le reti non sono necessariamente mono-settoriali, ma possono essere trasversali. La composizione e configurazione della rete dipende dagli obiettivi che le imprese che si prefiggono nell’aggregarsi.

Un caleidoscopio di misure per le reti

In quindici anni di evoluzione del fenomeno, molte misure si sono avvicendate e affermate a favore e appannaggio delle reti, dalle misure operanti sotto il profilo giuslavoristico, alle misure in ambito di appalti pubblici, alle numerose previsioni in termini di finanza agevolata. Vediamo in sintesi le principali.

– La collaborazione e quindi l’operare in rete è sinonimo di condivisione di obiettivi, idee, progetti, attività e risorse, non ultime le risorse umane. A tal proposito, le imprese aggregate tramite contratto di rete possono impiegare il distacco e la codatorialità del personale, come disciplinati dall’art. 30 D.lgs. 276/2003.

– Le imprese aggregate in rete, inoltre, possono concorrere nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, alla stregua dei raggruppamenti temporanei di imprese e del consorzio stabile (in quest’ultima ipotesi ai fini della qualificazione SOA).

– Con il D.L. n. 91/2014, è stata introdotta una specifica previsione, per i contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, in forza della quale il prodotto agricolo comune – derivante dall’esercizio in comune dell’attività – può essere diviso in natura, cioè ripartito fra i contraenti secondo quote determinate stabilite dal contratto di rete con conseguente attribuzione, a titolo originario, del prodotto medesimo.

– Con il Decreto Legge n.77/2021, convertito con modifiche dalla L. n.108/2021 è stata introdotta una specifica previsione per i contratti di foresta quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale.

 last but not least…numerosissime misure, a livello nazionale e regionale prevedono le reti tra le modalità di concorrere per il conseguimento di misure agevolative

Il quadro delle misure è ricco e composito a dimostrazione del fatto che le reti sono ben presenti nelle manovre e negli interventi predisposti, al punto da assurgere a misura sistematicamente prevista e tenuta in considerazione.

Quanto descritto è una breve sintesi di un fenomeno che, forte di quindici anni di storia e di evoluzione, sa traghettare le imprese verso una modalità particolarmente utile e preziosa, in quanto, come i dati e le esperienze raccolte in questo decennio dimostrano, le imprese che condividono un obiettivo comune possono raggiungere l’impossibile…. poiché “se vuoi arrivare veloce, corri da solo; se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”.

[1] Da Reti d’Impresa. Gli effetti del contratto di rete sulla performance delle imprese. Confindustria Centro Studi- Istat- Retimpresa, novembre 2017)

Avvocato Iscritta all’Ordine Avvocati di Treviso

Polizza Professionale Lloyds Insurance Company 10556803R-LB

Via S. Pio X, n.20 31030 Breda di Piave (TV) | Recapito Professionale c/o Studio Multidisciplinare Tangram, Galleria Europa, n.3 35137 Padova (PD)

Phone: (+39) 049 8307732 | Mobile: (+39) 340 7903148 | Mail: evabredariol@bredariol.law

Privacy Policy